In conformità a quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto in merito ad una specifica categoria di Associati denominata “Amici dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa” viene emanato il seguente Regolamento:
- Con l’intento di favorire una più allargata presenza di enti, organismi, società ed associazioni che desiderino partecipare alle attività dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, l’Assemblea degli Associati, con delibera assembleare del 12 dicembre 1988, ha introdotto all’art. 4 dello Statuto Sociale la previsione di una speciale categoria di associati denominata “Amici dell’Associazione per lo sviluppo degli Studi di Banca e Borsa” che più brevemente viene definita “Amici dell’Associazione”.
- A tale titolo possono essere ammessi, su proposta del Presidente e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, quegli Enti, organismi, società ed associazioni che abbiano finalità compatibili con quelle perseguite dai Soci ordinari dell’Associazione – di cui alla previsione statutaria dell’art. 4 dello Statuto Associativo – e che siano interessati allo scopo sociale. La richiesta di adesione in qualità di “Amici dell’Associazione” postula la presenza di specifici requisiti di interesse culturale, di studio e di ricerca scientifica e professionale e l’adesione alle più generali finalità perseguite dall’Associazione nonché l’accettazione del presente regolamento da parte dei richiedenti.
- L’attività degli “Amici dell’Associazione” è volta ad affiancare l’azione di diffusione culturale che l’Associazione si propone nell’ambito delle proprie finalità statutarie, in conformità alle indicazioni che verranno espresse dal Presidente dell’Associazione anche su delega del Consiglio di Amministrazione.
- Gli “Amici dell’Associazione” non possono assumere cariche sociali e non votano nelle Assemblee.
- La quota di adesione è stabilita nel 75% della quota delle Associate e potrà essere modificata su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Nei confronti degli Associati a titolo di “Amici dell’Associazione” non trova applicazione la previsione statutaria di cui all’art. 5 dello Statuto in ordine al punto b.
- Gli “Amici dell’Associazione” hanno diritto:
– di partecipare alle conferenze promosse dall’Associazione e alle manifestazioni pubbliche (convegni) non altrimenti riservate a speciali categorie di fruitori;
– di accedere alle pubblicazioni edite dall’Associazione a titolo gratuito;
– di usufruire delle stesse condizioni praticate ai soci ordinari per quelle pubblicazioni che vengono offerte a titolo oneroso;
– di inserire i propri collaboratori, soci ed esponenti nei corsi promossi dall’Associazione e dall’Università Cattolica che non siano riservati in via
esclusiva ai collaboratori dei soci ordinari. Nel caso di iscrizione ai corsi verranno praticate le stesse condizioni riservate ai soci ordinari e verrà data preferenza di iscrizione agli “Amici dell’Associazione” rispetto ai non associati anche bancari;
– di utilizzare il Centro di Documentazione Bancaria e Finanziaria;
– di presenziare alle assemblee dell’Associazione;
– di vedere menzionato il loro nome e la loro qualifica di “Amici dell’Associazione” in tutti gli atti e documenti in cui appaiono i Soci ordinari.
Per iniziativa del Comitato Direttivo gli “Amici dell’Associazione” possono:
– collaborare alle attività del Comitato di Ricerca e a specifici progetti di studio e di ricerca scientifica;
– prendere parte agli incontri periodici dell’Osservatorio Monetario.
Gli “Amici dell’Associazione” hanno facoltà di proporre – per il tramite del Comitato di Ricerca – l’esame da parte degli organi deliberanti competenti di iniziative di studio e di ricerca in ogni caso compatibili con le finalità statutarie dell’Associazione. - la qualità di Associato a titolo di “Amici dell’Associazione” viene meno in caso di:
– recesso, da darsi anche senza il preavviso previsto per i Soci ordinari;
– mancata corresponsione della quota associativa;
– mancata osservanza del presente Regolamento;
– altri motivi che possano ledere il buon nome ed il prestigio dell’Associazione.Per le esclusioni previste ai punti b), c) e d) è sufficiente la decisione del Presidente dell’Associazione, contro la quale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Associazione.